Bonus facciate: ulteriori chiarimenti per ottenere le agevolazioni

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul “bonus facciate” (introdotto con la Legge di bilancio 2020) e quelli di riqualificazione energetica, riguardanti l’involucro dell’edificio, oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio (agevolabili, rispettivamente, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013).

L’Agenzia avvisa che sarà possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente individuati.

Inoltre, ai fini del bonus, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968 e tale assimilazione deve risultare esclusivamente dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (ad esempio il comune di ubicazione degli immobili) e non può, invece, essere attestata, da un ingegnere, architetto o altro tecnico iscritto ai rispettivi Ordini professionali. Sono i due importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate rispettivamente nella Risposta n. 179/E e nella Risposta n. 182/E dell’11 giugno 2020.

Il beneficio si concretizza in una nuova detrazione fiscale del 90% per spese, effettuate quest’anno 2020, inerenti il rifacimento della facciata degli edifici esistenti, cui possono accedere sia persone fisiche (soggetti IRPEF) che giuridiche (soggetti IRES), residenti e non residenti nel territorio italiano. Ne sono esclusi i contribuenti che agiscono in regime forfettario (salvo che percepiscano altri redditi soggetti ad IRPEF) e coloro che percepiscono esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva dell’IRPEF. Ammessi sono anche gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti.

In particolare, la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.