Bonus vacanza: come ottenerlo, i requisiti

Bonus vacanza, di cosa si tratta e come ottenerlo? Il decreto legge n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha istituito il “tax credit vacanze” in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto legge n. 73/2021 – decreto “Sostegni-bis”).

Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione.

Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

Il bonus è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il bonus può essere utilizzato, una sola volta, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, nonché per il pagamento di servizi offerti, sempre in
ambito nazionale, dalle agenzie di viaggi e tour operator.
Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura
massima di:
• 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
• 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
• 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.

Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro.