Braccianti agricoli dei comuni colpiti da calamità eccezionali: domanda di riconoscimento giornate lavorative aggiuntive

Con le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, l’Inps ha illustrato sia le novità normative introdotte dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sia i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici,

Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

 Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Servizi Online” del sito istituzionale e fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

La trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2019, per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande entro il 4 marzo 2019. Per la corretta compilazione dell’istanza si rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite manualmente.