Busta paga inferiore durante le ferie. Il lavoratore cosa può fare

L’art. 36 della Costituzione recita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Può accadere che tornato dalle vacanze, il lavoratore si ritrovi una busta paga inferiore rispetto a quella normale e il lavoro straordinario non pagato. Allora cosa può fare?

Il lavoratore ha l’onere di provarne esattamente l’ammontare, in termini di quantità della prestazione resa. Il medesimo discorso vale per quanto concerne il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute gravando sul lavoratore, l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità anzidetta. In mancanza di elementi di conforto alle allegazioni della parte, le pretese azionate non possono trovare acccoglimento. Questa la sentenza 9 gennaio 2018 n.4 del Tribunale Isernia, sezione civile.

Attenzione, le attribuzioni retributive per il lavoro straordinario, possono far parte della retribuzione riconosciuta durante le ferie se, come precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 16394/2017 sezione lavoro, sono previste dal CCNL. La questione riguardava una società che proponeva appello avverso la sentenza n. 710/2009 del Tribunale di Milano con la quale era stato accolto il ricorso nei confronti della detta societa’ diretto alla condanna di somme dovute a titolo di differenze derivanti dall’incidenza del compenso straordinario sul calcolo degli istituti contrattuali della 13, ferie, festivita’ e PAR (permessi anni retribuiti) con riferimento a quanto previsto dal CCNL applicabile. La Corte territoriale richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ che riteneva computabile il lavoro straordinario continuativo (non necessariamente di ammontare identico) negli istituti contrattuali che facessero riferimento ad un nozione di retribuzione globale di fatto per calcolare gli emolumenti in questione ed osservava per la 13 l’articolo 13 del CCNL 1999 si riferiva alla “intera retribuzione di fatto percepita”, le ferie richiamava la nozione di “retribuzione globale di fatto” cosi’ come per la retribuzione spettante nei giorni festivi; infine anche per i PAR si richiamava il ” valore retributivo” sul quale era computata la gratifica natalizia. Irrilevante era l’articolo 7 del CCNL che regolava solo l’obbligatorieta’ della prestazione e ne regolava la remunerazione ma non escludeva il relativo compenso dalla quantificazione degli istituti prima ricordati; le buste paga prodotte dimostravano che per tutti i mesi il lavoratore aveva svolto lavoro straordinario per un numero consistente di ore.

Il motivo secondo i giudici della Corte di Cassazione appare infondato posto che questa Corte ha gia’ affermato che ” nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilita’ aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensivita’, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro straordinario di turno puo’ essere computato esclusivamente qualora cio’ sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla “retribuzione globale di fatto”, ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli articoli 1362 ss c.c..