Calcolo della pensione con il sistema contributivo

L’Inps con la circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6, ha precisato i criteri di determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Quanto agli effetti patrimoniali dei riscatti compiuti con il criterio a percentuale non può non tenersi conto del disposto normativo in base al quale la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata legge n. 335/1995, ha effetto dalla “data della domanda di riscatto”(art. 2, comma 5, del D.lgs n. 184/1997)In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore prevede di non valorizzare come versato ab origine il contributo del riscatto determinato con il metodo di calcolo a percentuale.

È dunque possibile che, in forza del riscatto con onere determinato con il criterio a percentuale, si acquisisca la decorrenza della pensione (liquidata col sistema contributivo o misto) in data antecedente a quella della domanda di riscatto. In tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di riscatto dovrà essere determinata senza considerare nel montante contributivo individuale i contributi relativi al periodo riscattato; i contributi relativi al periodo riscattato potranno avere effetti sulla misura dei ratei di pensione maturati a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. Per determinare la quota aggiuntiva di pensione corrispondente ai periodi riscattati, alla retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere di riscatto si applica l’aliquota di computo vigente alla data della domanda di riscatto; all’importo così determinato si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla data della domanda di riscatto.

Va inoltre precisato che, laddove il montante relativo al riscatto sia determinante affinché l’importo dell’assegno raggiunga i limiti minimi di importo fissati dalla legge per la liquidazione della pensione, la decorrenza della stessa non potrà essere antecedente alla domanda di riscatto.

Un ulteriore limite all’efficacia retroattiva della contribuzione riscattata discende dal dettato normativo che lega espressamente la “valutazione” dei contributi riscattati al periodo in cui il riscatto si colloca e dunque alle quote di pensione, retributive o contributive, integrate dallo stesso, distinguendo fra due distinte e profondamente diverse modalità di calcolo dell’onere, a sua volta espressione delle previsioni prospettiche di spesa pensionistica. A differenza del sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema retributivo, il sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema contributivo non tiene conto dei “benefici pensionistici” derivanti dal riscatto stesso e pertanto non può avere effetti sulla misura delle quote di pensione retributive. Da ciò discende che i periodi riscattati che si collochino nel sistema contributivo vadano sempre esclusi dalla determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione (cosiddetta neutralizzazione).

Esercizio della facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001

L’onere di riscatto per le domande presentate successivamente all’esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, verrà determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

Di converso, le domande di riscatto presentate precedentemente all’esercizio dell’opzione saranno definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi.

Come chiarito con il messaggio n. 219/2013, al paragrafo 6.2, l’opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali.

L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l’opzione stessa. Anche qualora l’interessato eserciti l’opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto del quale raggiunga un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione rimane comunque ferma e irrevocabile. In queste ipotesi, contestualmente al provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, all’assicurato sarà fornita idonea informativa affinché sia edotto degli effetti conseguenti all’accettazione dell’operazione stessa.

Lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo

L’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede che le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possano accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 184/1997, richiamato in premessa, le donne che intendano esercitare l’opzione di cui all’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

A tal fine è però necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.

All’atto di presentazione della domanda di pensione recante la predetta opzione, la lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo. La predetta richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso.

Qualora l’interessata rinunci alla domanda di pensione in parola, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi. La Struttura territoriale avrà cura di fornire all’assicurata idonea informativa.