Cartelle esattoriali sospese: le ultime novità

Il Decreto legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020,“Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.

Entrate tributarie: pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Rateizzazioni

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate, come riporta il portale dell’Agenzia delle Entrate, viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).