Casa coniugale e box auto

double-car-garage-475876_1920Il box auto non va al coniuge divorziato al quale viene assegnata la casa coniugale. Questo perché non rientra nell’«ambiente domestico» che nel tempo sia divenuto per i figli centro di affetti, interessi e consuetudini di vita. Lo puntualizza il Tribunale di Palermo, con la sentenza 1433 del 21 marzo scorso (presidente Grimaldi di Terresena, relatore Ciardo). A sollecitare la pronuncia è il ricorso promosso da una donna per ottenere il divorzio dal marito. Nel ricorso la moglie chiede ai giudici anche l’aumento del contributo al mantenimento delle figlie, dato che, con l’iscrizione all’università, le loro esigenze sono aumentate, e l’assegnazione della casa familiare, incluso il box, di proprietà del marito. Richieste che il tribunale accoglie solo in parte. L’assegno per le studentesse, scrivono i giudici, va confermato ma, viste le peggiorate condizioni economiche del papà, l’importo resta quello stabilito in sede di separazione. Dal godimento dell’abitazione coniugale, invece, “esce” il garage. Il Tribunale ricorda infatti che l’assegnazione della casa coniugale viene disposta a tutela del diritto dei figli, minorenni o non autosufficienti, alla salvaguardia dell’habitat familiare dove sono nati e cresciuti. E questo diritto riguarda solo la casa familiare intesa come ambiente domestico divenuto, negli anni, centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, tanto da contribuire «in misura fondamentale alla formazione armonica» della loro personalità (si veda la sentenza 308/2008 della Corte Costituzionale). A confermarlo, il fatto che non si può disporre l’assegnazione dell’abitazione coniugale per sopperire alle esigenze del consorte economicamente più debole (Cassazione, sentenza 8361/2011), ma il godimento spetta solo al genitore che lo abiti con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti. L’assegnazione è anche esclusa quando i figli, pur conviventi, sono redditualmente in grado di soddisfare le proprie necessità (Cassazione, 15367/2015). Sulla base di queste considerazioni, il tribunale assegnazione la casa coniugale alla moglie con cui convivono le figlie studentesse universitarie. Ma i giudici – condividendo quanto deciso con la sentenza di separazione – escludono il box, perché non costituisce «casa coniugale»; il box resta quindi nell’esclusiva disponibilità del marito proprietario. Quindi, anche se usualmente nel concetto di abitazione confluiscono le pertinenze (cantina, solaio, taverna, rimessa auto) non sempre sono incluse nel provvedimento di attribuzione della casa coniugale. La Cassazione (sentenza 29468/2011) ha chiarito che il garage deve essere escluso dal provvedimento di attribuzione della casa coniugale se l’assegnatario dell’appartamento che agisce per ottenere anche la fruizione del garage non ne abbia provato la destinazione a servizio dell’abitazione