Cassa Integrazione e assegno ordinario: le ultime novità

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto significative innovazioni all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto-legge, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, interviene, infatti, sia rimodulando i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa interazione speciale operai agricoli (CISOA), cui le aziende possono accedere per periodi dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, sia prevedendo, in taluni casi, l’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i citati strumenti di sostegno del reddito.

Con il messaggio n. 3131/2020 sono state fornite le prime informazioni in merito alle modifiche apportate dal citato decreto-legge.

Modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19

L’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 ridetermina il periodo di trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario che può essere richiesto, nel secondo semestre 2020, dalle aziende che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

La nuova previsione normativa, dunque, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19.

Si precisa, inoltre, che il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge in parola stabilisce che i periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 104/2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di (CIGO) o (ASO) – dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 – che sono state autorizzate dall’Istituto ai sensi della precedente disciplina, la medesima azienda, in relazione alla nuova previsione di cui al decreto-legge n. 104/2020, potrà beneficiare, al massimo, di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti (cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane secondo quanto illustrato al successivo paragrafo 2), in quanto le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto-legge n. 104/2020, incidono (riducendolo) sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.

Con la previsione dell’articolo 1, infatti, il legislatore, non solamente azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina, ma, contestualmente, nel prevedere un periodo massimo di trattamenti pari a 18 settimane complessive (9 + 9) – da collocarsi nell’arco temporale dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 – modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l’utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito.

Conseguentemente, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all’ulteriore periodo di 9 settimane secondo le indicazioni illustrate ai successivi paragrafi 2 e 2.1, ma non potranno richiedere anche l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche laddove le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero.

Modalità di richiesta delle prime 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020

Per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020 (cfr. l’esempio di cui al precedente paragrafo), i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.

Come già anticipato nel messaggio n. 3131/2020, le richieste delle prime 9 settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovranno tenere conto dei periodi successivi al 12 luglio 2020 già autorizzati. A fini del rispetto del limite previsto dal decreto-legge in commento, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore al massimo consentito (9 complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), le Strutture territoriali ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Con riferimento alle domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà, l’azienda interessata a modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento, dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale “COVID-19 nazionale”. A tal fine, per il FIS, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, che sono autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la comunicazione di variazione andrà inviata via PEC all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it. Le Strutture territoriali dovranno tramettere con comunicazione PEI alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali eventuali comunicazioni già pervenute.

Ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, ASO e CIGD previsto dal decreto-legge n. 104/2020

L’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 prevede la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato (cfr. successivo paragrafo 2.1).

Riguardo alle modalità di accesso al secondo periodo di 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, i datori di lavoro provvederanno a inoltrare specifica domanda con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”.

L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto.

Le modalità di presentazione delle domande per il secondo periodo, della durata massima di 9 settimane da concludersi entro il 31 dicembre 2020, saranno rese note con successivo apposito messaggio.