Cassa Integrazione e assegno ordinario: nuove disposizioni

Con la circolare INPS 7 dicembre 2020, n. 139 l’Inps illustra le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza Covid-19, introdotte dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori), successivamente modificato e integrato dai decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149 e 30 novembre 2020, n. 157.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha implementato l’insieme delle misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il citato decreto-legge ha, infatti, introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che – nell’arco temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 – può essere richiesto sia dai datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Come riporta la circolare dell’Istituto nel quadro complessivo delle misure introdotte dal decreto-legge n. 137/2020 a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l’articolo 12 – recante, tra le altre, disposizioni in materia di integrazione salariale – ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

Va preliminarmente osservato che la nuova disciplina di cui al decreto-legge n. 137/2020 deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al decreto–legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al decreto–legge n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal decreto – legge n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Tuttavia, si osserva che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.

Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

Il secondo comma dell’articolo 12 del decreto–legge n. 137/2020 prevede che le 6 settimane di trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 – riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 – che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive. Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai trattamenti di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Con riferimento alla prima tipologia di soggetti, ovvero a coloro che, avendo completato le 18 settimane di trattamenti (9+9) di cui alla precedente disciplina declinata dal decreto-legge n. 104/2020, richiedono periodi regolamentati dal decreto–legge n. 137/2020, si precisa che la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti – che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 – sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020,da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

In sede di istruttoria sarà verificato il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020, ovverosia che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del decreto-legge n. 104/2020, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo.