Cassa integrazione in deroga: modalità di pagamento

L’Inps con una nuova circolare n.86 del 15 luglio 2020 emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD), e alle successive modifiche recate dal decreto-legge n. 52/2020, e si forniscono indicazioni in merito al particolare trattamento previsto dall’articolo 98, comma 7, del citato decreto-legge n. 34/2020 in favore degli sportivi professionisti.

Cassa integrazione in deroga

L’articolo 70 del decreto-legge n. 34/2020 ha modificato l’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, estendendo il periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga cui possono accedere i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’ articolo 22 prevede che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 6.

Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga

Il medesimo articolo 22 prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020. Nella previsione originaria del decreto-legge n. 34/2020, soltanto i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, potevano accedere al trattamento di CIGD, per le predette quattro settimane, anche per periodi con decorrenza antecedente al 1° settembre 2020, a condizione che gli stessi avessero interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente autorizzate.

Modifiche apportate dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52

Successivamente, sulla materia è intervenuto il decreto-legge n. 52/2020, che ha introdotto una serie di disposizioni speciali relativamente ai trattamenti di integrazione salariale. In particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto ha stabilito che – in deroga a quanto previsto, tra l’altro, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni – tutti i datori di lavoro (e non soltanto, quindi, quelli dei settori sopra indicati) che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020.

Destinatari

La cassa integrazione in deroga si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro. In linea con gli orientamenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. la circolare n. 8/2020 del citato Dicastero), in considerazione dell’eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi. Si conferma, infine, che i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Possono accedere al trattamento in deroga i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020.

Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’Istituto

In particolare, il primo comma dell’articolo 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’Istituto che – verificata la presenza del decreto regionale riguardante il periodo precedente e constatati il rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti fissati dalla norma – provvederà all’autorizzazione ed all’erogazione della prestazione.

Nella circolare dell’Inps si precisa che le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del decreto-legge n. 18/2020  – c.d. zone rosse – nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nella fattispecie, ha una durata di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (ventidue settimane complessive).

Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ai fini dell’accesso all’ulteriore tranche di quattro settimane – che, come anticipato, possono essere richieste, per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 – dovranno inoltrare all’Istituto apposita specifica domanda. Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelli con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle, le ulteriori quattro settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane come complessivamente indicate al precedente paragrafo 6, ovvero ventisette complessive (22 + 5) per le c.d. zone rosse e diciotto complessive (13 + 5) per le c.d. regioni gialle.

Istruzioni operative e modalità di pagamento

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2020, le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020), se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Il medesimo comma prevede, inoltre, che le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Modalità e termini di presentazione della domanda; autorizzazione della prestazione

Come anticipato, i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall’INPS, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, a domanda del datore di lavoro. La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. La domanda dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.