Cassa Integrazione in Deroga per aziende plurilocalizzate

Con la circolare INPS 7 maggio 2020, n. 58 l’Istituto illustra la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 18/2020

Il decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), tra le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto misure speciali in tema di Cassa Integrazione in Deroga.

Il provvedimento, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è entrato in vigore il 17 marzo 2020.

In particolare, il Capo I del Titolo II del menzionato decreto all’articolo 22 prevede misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di cassa integrazione in deroga, estese a tutto il territorio nazionale.

Il successivo decreto interministeriale del 24 marzo 2020, relativo all’assegnazione delle risorse per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, all’articolo 2 ha previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro, site in 5 o più Regioni o Province autonome, c.d. Plurilocalizzate, il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni o Province autonome interessate, secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020.

Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate

Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, come previsto espressamente al comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione(con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio full-timepart-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

Il Ministero effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con il richiamato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del limite di spesa programmato che, per l’anno 2020, è al momento pari a 120 milioni di euro. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate. Si ricorda che il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell’autorizzazione.

Riguardo ai limiti di spesa programmati, si considera, per l’anno 2020, come importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende plurilocalizzate il valore di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF. Scarica la circolare dell’Inps