Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020: la circolare dell’Inps 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″ che ha previsto la concessione delle integrazioni salariali ordinarie e degli assegni ordinari in favore di datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per unità produttive situate nelle aree colpite a causa dell’emergenza Coronavirus.

La norma si applica anche alle imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ad esclusivo beneficio di quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Pertanto, le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:

– se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive – o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139/2016 (ad esempio, agenzie, filiali, succursali) – siti nei Comuni del citato allegato 1;
– se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive – o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139/2016 (ad esempio, agenzie, filiali, succursali) – collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane (periodo equivalente di 3 mesi). Con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario potrà essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. Per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS).

Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili. Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

Il decreto-legge prevede anche che non si applichi il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015, né l’accordo aziendale, ove previsto. Il termine di presentazione delle domande con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La valutazione nel merito delle domande è semplificata rispetto a quella ordinaria, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di celerità sottese alle prestazioni. Tale valutazione, infatti, non implica la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento. Nello specifico, la sussistenza di tale ultimo requisito è insita nella peculiarità dell’evento, che risulta, di tutta evidenza, qualificabile come “oggettivamente non evitabile”, mentre la valutazione in ordine alla ripresa della normale attività lavorativa non appare necessaria ai fini dell’integrabilità della causale, in quanto non ricade nell’ambito di possibile prevedibilità o dominio da parte dell’imprenditore.

Per la particolare situazione di emergenza nei territori interessati, in caso di richiesta da parte dell’azienda, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno al nucleo familiare, ove spettante, senza che il datore di lavoro produca la documentazione di cui all’allegato n. 2 della circolare n. 197/2015, comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Si richiama infine, l’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.