Causa sinistro con una vettura in sosta, l’etilometro lo inchioda: condannato. La sentenza della Cassazione

La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 9 giugno 2017 confermava integralmente la decisione del Tribunale di Chieti, Sezione di Ortona, del 23 febbraio 2017, con la quale un uomo era stato condannato alla pena di un anno ed un mese di arresto e 3.500,00 Euro di ammenda, con revoca della patente di guida e confisca dell’autovettura e per avere guidato l’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato in 2,82 grammi / litro, causando un sinistro con una vettura in sosta. L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, elevando tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamentava che la sussistenza del reato era stata accertata diverse ore dopo rispetto ai fatti, sulla base delle risultanze di un apparecchio alcoltest da considerarsi non aggiornato né revisionato: detto apparecchio, infatti, aveva rilasciato scontrini che rilevavano, alla seconda misurazione, un tasso alcolemico più elevato rispetto alla prima, oltre a riportare orari palesemente incongrui rispetto agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria.
Il secondo motivo il ricorrente lamenta illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale dapprima sostenuto un principio utile a stabilire la responsabilità dell’imputato, vale a dire quello per cui la curva di metabolizzazione dell’alcool non avrebbe un andamento necessariamente decrescente, salvo poi a dedurre che se il test fosse stato effettuato nell’immediatezza, la percentuale di alcol nel sangue sarebbe stata maggiore.
Con il terzo movito il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla disposta confisca dell’autovettura guidata dall’imputato. Essa, infatti, è di proprietà della madre del fermato ed appartente dunque a persona da ritenersi totalmente estranea al reato.

Il ricorso veniva rigettato per i seguenti motivi

Prive di pregio sono le doglianze relative al supposto malfunzionamento dell’alcoltest. La motivazione della Corte distrettuale appare in linea con gli insegnamenti costantemente impartiti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l’alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell’alcol nell’organismo abbia uno sviluppo decrescente (cfr. Sez. 4, n. 20545 del 19/02/2016, Pelfini, Rv. 266842).

Come osservato dalla Corte distrettuale, infatti, il presunto malfunzionamento dell’alcoltest non può certo dedursi dal fatto che la prima spirometrica abbia dato un risultato inferiore rispetto alla seconda, dato che deve escludersi che la curva di assorbimento dell’alcol nell’organismo abbia necessariamente uno sviluppo decrescente, potendo variare per molteplici fattori.

La contraddizione fra tale affermazione e quella successiva, secondo cui, se il test fosse stato effettuato nell’immediatezza, la percentuale di alcol nel sangue sarebbe stata maggiore, pur essendo evidente, non è tale da inficiare la motivazione della sentenza impugnata nel suo complesso, dovendosi ritenere correttamente applicato il principio anzidetto circa la curva di assorbimento dell’alcol.

Né maggiore fondamento hanno le ulteriori censure difensive relative al tempo intercorso fra i fatti e l’alcoltest, ovvero al fatto che l’apparecchio non segnasse l’ora corretta. Quanto al primo profilo, infatti, è pacifico che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento. Quanto al secondo profilo, il fatto che l’orario indicato sugli scontrini fosse errato non aveva alcuna rilevanza, come affermato dalla Corte territoriale. Il controllo deve intendersi avvenuto alle ore 20.00, come affermato in udienza dal verbalizzante, essendo evidente che il diverso orario sugli scontrini dovesse spiegarsi con il mancato aggiornamento dell’orario con il passaggio all’ora legale. Infondato, infine, è anche il motivo di ricorso relativo alla confisca del veicolo.

In tema di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l’intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito del bene (v. Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2007, Familio, Rv. 238590).

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 33231/19; depositata il 24 luglio)