Cessazione attività commerciale: l’indennizzo

L’Inps ha fornito le istruzioni e i chiarimenti sull’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2019.

A decorrere da quest’anno l’indennizzo, disciplinato dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, diventa una misura strutturale, con l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

La concessione dell’indennizzo, subordinata alle risorse finanziarie del Fondo, spetta: ai titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; ai titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante; agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; agli agenti e ai rappresentanti di commercio.

Alla data di presentazione della domanda bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: almeno 62 anni di età, se uomini, o 57 anni, se donne; essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni (anche non continuativi), in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali; aver cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L’indennizzo spetta ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207/1996, come di seguito riepilogati: abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;; risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Si precisa che i 5 anni, di cui alla precedente lettera b), non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.

Per le ipotesi in cui, in capo all’avente diritto all’indennizzo, risultino omissioni contributive, il trattamento potrà essere erogato sulla base delle istruzioni fornite alle Strutture territoriali con il messaggio n. 155 del 4 dicembre 1997 e con il citato messaggio n. 212/2002, che prevedono la possibilità di compensare sull’ammontare dell’indennizzo, nei limiti di un quinto, l’omissione contributiva.

La possibilità di concedere l’indennizzo e recuperare sul medesimo, nei limiti del quinto, le omissioni contributive è esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa, pur in presenza del relativo obbligo.

L’erogazione dell’indennizzo è altresì subordinata alla condizione che i predetti soggetti:

  1. abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale.
    In merito alla cessazione dell’attività commerciale, si precisa che possono beneficiare della misura introdotta dalla legge di bilancio 2019, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 207/1996 al momento della domanda, coloro che cessano l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
    La cessazione deve essere definitiva e riguardare l’intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d’azienda);
  2. abbiano riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale.
    In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso.
    Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma in commento i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune;
  3. il soggetto titolare dell’attività si sia cancellato dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).
    Si rammenta che la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione per l’erogazione del trattamento (cfr. in proposito le sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 27675 del 20.12.2011 e n. 847 del 23.01.2012).
    Pertanto, ove il soggetto richiedente, in possesso di tutti i requisiti, abbia presentato domanda di cancellazione ma, al momento della domanda di indennizzo, la predetta condizione non risulti ancora dal Registro delle imprese, la Struttura territoriale compente non dovrà trasmettere la domanda al Comitato amministratore con parere sfavorevole ma tenerla in apposita evidenza in attesa dell’avvenuta cancellazione.

La domanda per l’indennizzo può essere presentata sul portale dell’Inps accedendo al servizio online, oppure tramite i patronati.