Cessione di carburante e documentazione con fattura elettronica. L’obbligo dal 1 gennaio 2019

Tra le misure per contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio 2018”) ha introdotto nel nostro ordinamento un’articolata serie di novità.

Tra queste, a partire dal 1° gennaio 2019, emerge l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori», nonché per «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica» (così l’articolo 1, comma 917, rispettivamente lettere a) e b), della legge di bilancio 2018).

Cessione di carburanti e documentazione della stessa

Alle regole di documentazione delle cessioni di carburante nei confronti dei soggetti passivi IVA – «gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento» – la legge di bilancio 2018 dedica diverse disposizioni. In particolare, l’articolo 1, comma 917 stabilisce che «Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

A partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà pertanto necessariamente essere documentata con l’emissione di fattura elettronica. In merito giova sottolineare come la disposizione in commento si inserisca nel complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali. Occorre, considerare che i fenomeni di frode IVA nel settore in discorso hanno ad oggetto prevalentemente i carburanti per autotrazione, dal momento della loro immissione in consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva. Pertanto l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019 come riporta il portale dell’Agenzia delle’Entrate che chiarisce: “per consentire, tuttavia, la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell’IVA ad essa relativa, detta spesa andrà documentata con le modalità finora in uso, ovvero, facoltativamente, anche mediante emissione di fattura elettronica”.

Contenuto della fattura

Il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA. Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni,  puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità.

In tal senso, nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in data odierna viene chiarito che l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. Va inoltre osservato che allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento.

Cessione di carburanti e modalità di pagamento

Come segnalato nella premessa, in tema di carburanti il legislatore ha introdotto particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare «carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» (così, con identica formulazione, l’articolo 1, comma 922 della legge n. 205 del 2017, nonché il successivo comma 923 prima parte).  In adempimento di tale previsione, il direttore dell’Agenzia, con provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ha individuato quali idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento: a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.