Esonero dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti con disabilità? Ogni Ateneo universitario dispone di un regolamento interno. In linea generale, gli esoneri previsti del D.L. 68/2012 e la Legge 118/971 prevedono l’esenzione totale delle tasse universitarie nei seguenti casi: studenti con una percentuale invalidante non inferiore al 66%; studenti stranieri che hanno conseguito una borsa di studio dal Governo italiano per l’intero anno scolastico; studenti che hanno i requisiti di eleggibilità per conseguire la borsa al Diritto allo Studio.
Gli Atenei prevedono la possibilità di fruire dell’esonero delle tasse universitarie agli studenti che appartengono a famiglie con condizione economiche disagiate e con un indicatore ISEE che non deve essere inferiore a 13mila euro. A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto del MIUR del 26 giugno 2020 ha esteso la possibilità di esonero dalle tasse universitarie per i nuclei familiari con un ISEE fino a 20mila euro. Come riporta il Ministero della disabilità gli studenti con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 possono fruire dell’esenzione totale delle tasse. L’invalidità certificata deve essere non inferiore a 66%. In questo caso non sono previsti limiti di reddito o di ISEE.
L’esonero delle tasse universitarie spetta anche ai figli di soggetti che percepiscono la pensione di inabilità. In questo caso, è necessario presentare l’indicatore ISEE del nucleo familiare o un’autocertificazione dello stato di famiglia.