Clausole Claim’s Made

cassazione-corte-2-600x400La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10506 del 2017 fornisce una interpretazione autentica delle precedenti Sezioni Unite in tema di clausole claim’s made. Le clausole claim’s made, letteralmente “a richiesta fatta”, sono clausole che, inserite all’interno di contratti di assicurazione, producono l’effetto di modificare la nozione di sinistro rilevante ai fini dell’art. 1917 cc facendo scattare l’intervento dell’assicuratore non con riferimento alla data del sinistro ma prendendo come riferimento la data delle richiesta di risarcimento del danno. In tal modo, dunque, si prevede il possibile sfasamento fra la prestazione dell’assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all’alea del verificarsi di determinati eventi) e la controprestazione dell’assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell’assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto. Il caso concreto portato all’attenzione della Corte nasce da un contratto di assicurazione stipulato da un’Azienda Sanitaria in cui era inserita una clausola con la quale si estendeva la copertura della responsabilità dell’assicurata per i fatti commessi sino a tre anni prima della stipula del contratto, a condizione che la richiesta risarcitoria pervenisse all’assicurata stessa nel periodo di vigenza del contratto; ed escludeva la copertura della responsabilità dell’assicurata per i fatti commessi in costanza di contratto, ma per i quali la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato le fosse pervenuta dopo la scadenza del periodo assicurativo. Tale clausola era stata interpretata dalla Corte d’Appello chiamata a pronunciarsi sul caso, come “vessatoria” nella parte in cui prevedeva la limitazione della copertura pregressa solo ai tre anni precedenti la stipula del contratto. La Corte di Cassazione con la sentenza in commento sconfessa il ragionamento della Corte d’Appello in quanto fondato su un sillogismo scorretto. Il ragionamento sostenuto dai giudici di secondo grado, è il seguente: le clausole claim’s made “tipiche” devono prevedere la copertura della responsabilità dell’assicurato per i fatti colposi commesso fino a dieci anni prima la stipula del contratto e quindi la clausola che limita la retroattività ai soli tre anni precedenti costituisce una “riduzione della normale estensione retroattiva della clausola claim’s made”, ed era perciò vessatoria”.