Cognome materno al primo posto

Risultati immagini per anagrafeIl cognome è sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona ed elemento costitutivo della personalità. Di conseguenza, se la paternità nei confronti di un minorenne viene dichiarata successivamente al riconoscimento da parte della madre, il giudice deve prescindere da qualsiasi meccanismo automatico di attribuzione del cognome ma decidere valutando l’esclusivo interesse del minore a «essere se stesso». È sulla base di queste considerazioni che il Tribunale di Napoli, con la sentenza 3583 del 27 marzo scorso (presidente Casoria, estensore Tramontano), dichiara la paternità nei confronti di una minorenne già riconosciuta dalla madre e decide di aggiungere al cognome materno quello paterno, posticipando quest’ultimo. A sollecitare l’intervento dei giudici è la madre, che presenta la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità in favore della figlia. Il Tribunale accoglie la richiesta perché l’esistenza di una relazione sentimentale tra le parti non era stata contestata e l’uomo si era rifiutato di sottoporsi al test del Dna. Comportamento, questo, di così elevato valore indiziario da poter da solo provare la fondatezza della richiesta (Tribunale di Padova, sentenza 620/2017), dato che è lo strumento più idoneo per accertare la filiazione, visti gli elevatissimi margini di sicurezza dell’esito (Tribunale di Trento, sentenza 401/2016) che il giudice potrebbe limitarsi solo a richiamare (Tribunale di Treviso, sentenza 1209/2015). I giudici ricordano che in questa materia il principio della libertà di prova (articolo 269, comma 2, del Codice civile) non tollera limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia tra i mezzi di prova atti a dimostrare la paternità o la maternità naturali, né mediante l’imposizione al giudice di un ordine cronologico nella loro ammissione e assunzione. Tutti i mezzi di prova, infatti, hanno «pari valore per espressa disposizione di legge» (Cassazione, sentenza 12971/2012). Il Tribunale di Napoli afferma quindi la paternità e ordina all’ufficiale di stato civile di procedere con l’annotazione sull’atto di nascita. Nel deciderlo, però, si sofferma sulla questione del cognome da attribuire alla minore e ricorda – richiamando la sentenza 2751/2008 della Cassazione – che se la paternità viene accertata o riconosciuta dopo il riconoscimento materno, il giudice, per decidere se dare al figlio il cognome del papà, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, deve valutare l’esclusivo interesse del bambino, essendo in gioco non solo l’appartenenza del minore a una determinata famiglia, ma il diritto «a essere se stesso nel trascorrere del tempo». Il vaglio, pertanto, deve prescindere «anche a tutela dell’eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di attribuzione automatica del cognome». Il cognome, si legge nella sentenza, è sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, dunque elemento costitutivo della sua identità. Per questo i giudici, dopo avere escluso il pregiudizio per la figlia (dato che il padre non ha una cattiva reputazione e dato che esiste una relazione interpersonale tra padre e figlia), decidono di dare alla minore il cognome del padre in aggiunta – e non in sostituzione – a quello materno.