Colpa medica: la legge Balduzzi vale anche per gli anni antecedenti

La legge Balduzzi per la liquidazione del danno da responsabilità medica vale anche per fatti precedenti alla sua entrata in vigore se non esistono disposizioni precedenti. A stabilirlo la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 1157/2020) respingendo la sentenza della Corte di Appello (rinviando la decisione alla Corte in diversa composizione).

Il fatto

Una donna conveniva in giudizio innanzi al Tribunale il medico e la casa di cura per sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza degli interventi cui era stata sottoposta per danni quantificati in Euro 76.083,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La donna era stata sottoposta ad intervento di mastopessi bilaterale e mastoplastica presso la struttura sanitaria ed aveva subito postumi invalidanti, riconducibili a negligenza ed imperizia del medico e degli altri sanitari che l’avevano avuta in cura e che tali postumi erano stati aggravati dall’imperizia con cui erano stati eseguiti i successivi interventi, l’ultimo dei quali effettuato nel 2006 (tre anni dopo il primo).

La struttura ospedaliera chiedeva il rigetto della domanda e chiamava in causa l’assicurazione garante per la responsabilità civile verso i terzi che a sua volta chiedeva il rigetto delle richieste per  “l’assenza di qualsiasi rapporto giuridico con il medico, libero professionista, con facoltà di utilizzo della struttura ospedaliera, a fronte di debita prenotazione, e dichiarava di volere estendere il contraddittorio nei confronti del sanitario per proporre domanda di manleva nei suoi confronti”.

Anche il medico, dal canto suo, chiedeva il rigetto della domanda, “evidenziando di aver eseguito le  operazioni  chirurgiche su mandato delle cliniche convenute, di non essere responsabile dei pregiudizi subiti dall’attrice  e, comunque, di  avere fatto sottoscrivere da quest’ultima il consenso informato, così rendendola edotta dei rischi derivanti dalle operazioni; dichiarava di voler chiamare in causa” la sua assicurazione garante per la responsabilità civile verso terzi con cui aveva stipulato la polizza di responsabilità civile, “per essere manlevato sia dalla domanda attrice che da quella proposta dalla casa di cura”.

Il Tribunale in accoglimento della domanda di parte attrice, condannava il medico e la casa di cura, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno, dell’importo attualizzato di Euro 26.641,00 nonche’ di Euro 20.518,50, oltre rivalutazione ed interessi riconoscendo la responsabilità professionale del medico che aveva eseguito i due interventi cui era stata sottoposta la paziente (mastopessi e mastoplastica additiva; capsulectomia  sinistra) e delle strutture sanitarie.

All’ulteriore ricorso, la Corte di Appello riformando in parte la sentenza del Tribunale condannò le strutture a titolo di risarcimento del danno, al pagamento dell’importo previsto dal Tribunale, di 26.641 euro e di 7.518,50 euro, oltre alle spese accessorie “e diede atto della sussistenza  dei presupposti per il versamento  di un ulteriore importo, a    titolo    di    contributo    unificato,    pari    a    quello    previsto per l’impugnazione”.

La sentenza

I giudici della Cassazione hanno precisato che vale la retroattività della legge perché non si tratta di sostituire una vecchia disciplina con una nuova. La nuova previsione del criterio tabellare non sostituisce una norma di legge anteriore che indicava un diverso criterio del danno.

Quindi la legge Balduzzi può essere applicata direttamente dal giudice che deve applicare il criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ed è ininfluente che la condotta accusata sia stata commessa prima dell’entrata in vigore della legge.

La Cassazione dà ragione alla ricorrente sul fatto che i parametri indicati dalla legge Balduzzi, ad avviso della ricorrente, ben possono essere applicati, in assenza di disposizioni normative precedenti sul punto, anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in quanto una legge dello Stato prevale su una prassi giurisprudenziale, e, comunque, a tanto non osta l’articolo 11 preleggi, atteso che la legge Balduzzi e le preleggi sono norme aventi il medesimo rango come fonti di diritto, sicche’ la prima ben puo’ derogare alle seconde; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, pur a non voler ammettere un’applicazione retroattiva della cd. legge Balduzzi, il nuovo ed uniforme criterio normativo ben potrebbe essere utilizzato al fine di operare una liquidazione equitativa del danno, a nulla rilevando che il risultato sia piu’ o meno favorevole al danneggiato.

Inoltre, la Cassazione, ritiene che nella specie, non viene in questione la retroattivita’ della legge, atteso che non si e’ al cospetto della sostituzione di una precedente normativa degli aspetti strutturali e funzionali della fattispecie con una nuova disciplina normativa, in quanto – come pure evidenziato dalla ricorrente – la nuova previsione legislativa del criterio tabellare non va a sostituire alcuna norma di legge anteriore indicante un diverso criterio liquidativo del danno.

Secondo la sentenza “non risulta ostativa la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, e il danno si sia prodotto, anteriormente all’entrata in vigore della già richiamata legge; né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti nei giudizi pendenti e i soggetti di giudizi definiti, atteso che solo la formazione del giudicato preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale”.

E anche che “neppure può ipotizzarsi una lesione del legittimo affidamento sulla determinazione del valore monetario del danno in parola, posto che la norma sopravvenuta, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite e acquisite al patrimonio del soggetto  leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. 11/11/2019, n. 28990)”.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i motivi secondo e terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Corte di Cassazione sentenza 1157/2020