Come iscriversi nell’elenco dei Revisori dei Conti

Come iscriversi nell’elenco dei revisori dei conti e quali sono i requisiti necessari per potervi accedere?  In quest’articolo vi spiegheremo come fare. E’ stato approvato in questi giorni con decreto ministeriale l’avviso relativo alle modalità e ai termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2020.

Per la richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione si dovrà utilizzare la procedura telematica, dalle ore 12,00 del 4 novembre 2019 alle ore 18.00 del 16 dicembre 2019.

Per la presentazione della domanda è necessario:

Dotarsi di casella di posta certificata personale;

Registrarsi al sistema;

Dotarsi di firma digitale personale;

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda, non saranno considerate valide domande presentate per via cartacea o con altre modalità di trasmissione diverse da quelle indicate. L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in tre fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.

Quali sono i requisiti necessari?

Iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno due anni;

Conseguimento, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre , di almeno 10 crediti formativi a seguito della partecipazione a eventi formativi condivisi dal Ministero dell’interno;

Per essere iscritti nell’elenco, alla seconda fascia di enti locali, oltre al conseguimento dei crediti formativi richiesti per la prima fascia, sono necessari i seguenti requisiti:

Iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno 5 anni;

Aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale della durata di 3 anni;

Per essere iscritti nell’elenco, alla terza fascia di enti locali, oltre al conseguimento dei crediti formativi richiesti per la prima fascia, sono necessari i seguenti requisiti:

Iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno 10 anni;

Aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale, ciascuno della durata di 3 anni;

Il conseguimento dei predetti crediti formativi è richiesto anche in presenza di eventuali condizioni per le quali i rispettivi ordinamenti professionali prevedono l’esonero dalla formazione obbligatoria continua, non essendo prevista, per l’iscrizione all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, alcuna forma di esenzione.

Nel modello di domanda potranno essere dichiarati, al massimo, n. 2 incarichi di revisore dei conti precedentemente svolti. Eventuali ulteriori incarichi potranno essere dichiarati e valutati dall’ente, in caso di nomina in un collegio di revisori, ai fini dell’individuazione del Presidente.

L’inserimento nell’elenco viene effettuata con l’iscrizione nella sezione regionale in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente. Al momento, l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali si riferisce solo agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, i soggetti residenti nel territorio delle regioni a statuto speciale non potranno presentare domanda di iscrizione.

In sede di presentazione della domanda di iscrizione, il richiedente può indicare uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali non è disponibile ad assumere incarichi; in tal caso, non parteciperà alle estrazioni a sorte per la nomina presso enti locali ricadenti negli ambiti provinciali esclusi.

L’iscrizione nell’elenco verrà effettuata nella fascia di enti locali per la quale è stato dichiarato il possesso dei requisiti previsti; l’iscrizione nelle fasce inferiori non è automatica, ma deve essere richiesta nella domanda.