Come richiedere l’accesso gratuito agli atti

files-1633406_1920Il Freedom of Information Act (FOIA) è stato tradotto in realtà. La circolare del 30 maggio sull’accesso civico generalizzato è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In tal modo, si esplicitano le modalità attraverso le quali “chiunque”, come ribadito nel testo, può ottenere l’ accesso agli atti richiesti. Si parte dall’elencazione delle modalità attraverso cui presentare la richiesta, e si prosegue con gli uffici competenti, i tempi di decisione, i contro-interessati. Ed ancora i rifiuti non consentiti, il dialogo con i richiedenti ed il registro degli accessi.Un aspetto importante che vale la pena sottolineare è che, in linea di principio, non è possibile dichiarare inammissibile una richiesta. Infatti, come si legge nella circolare “non compare più l’obbligo per il richiedente di identificare ‘chiaramente’ i dati o documenti che si vogliono ottenere. Ne deriva che, nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l’oggetto della richiesta (cosiddetta richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell’amministrazione (richiesta esplorativa), l’amministrazione dovrebbe assistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata definizione dell’oggetto della domanda”. L’accesso agli atti deve essere garantito. Sempre nella circolare viene chiarito quali sono le sole condizioni in cui una domanda di accesso agli atti possa essere considerata inammissibile. “ Nell’ipotesi di richiesta generica o meramente esplorativa, nelle Linee guida A.N.A.C. si ammette la possibilità di dichiarare la domanda inammissibile, ma si chiarisce che, prima di dichiarare l’inammissibilità, ‘l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta’. Pertanto, questa ipotesi di inammissibilità deve essere intesa in senso restrittivo”. E questo significa che “l’amministrazione dovrebbe ritenere inammissibile una richiesta formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda”. Oppure è inammissibile se al richiedente è stato chiesto di  indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse”. In questi casi l’inammissibilità scatta quando “il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti”. Altra novità interessante è data dalle modalità d’invio della domanda. Infatti ora è possibile infatti utilizzare anche il canale telematico, ma con delle evidenti restrizioni. Sono considerate equivalenti alle domande cartacee solo quelle trasmesse con PEC e sottoscritte con firma digitale. O in alternativa con carta d’identità elettronica; con carta nazionale dei servizi. O, per chi ne fosse dotato, con il sistema pubblico d’identità digitale (SPID).