Concetto di privata dimora

imageCon la sentenza numero 31345/2017, la Corte di Cassazione ha definito con più precisione il concetto di privata dimora. Nel caso di specie preso in esame dai giudici, un uomo si era introdotto nel ristorante in orario di chiusura, portando via diversi oggetti. Lo stesso è stato quindi condannato ai sensi dell’articolo 624-bis del codice penale, ma l’uomo ha deciso – ritenendo ingiusta la condanna- di fare ricorso per Cassazione, poiché la difesa lamentava che non si trattava di luogo di propria dimora, oltretutto in orario di esercizio chiuso al pubblico. I giudici incaricati di valutare il caso si sono trovati dinanzi a una fattispecie complicata, poiché su tale problematica sono molti gli orientamenti divergenti. Per dirimere i contrasti emersi è stato quindi necessario ricorrere alle Sezioni Unite. In particolare, la V Sezione ha richiesto delucidazioni sul concetto di privata dimora relativamente ai seguenti luoghi: esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in genere, luoghi di lavoro nella specie in cui l’azione si compia non in orario di lavoro e in assenza di addetti al lavoro nell’orario di chiusura. Le Sezioni Unite hanno deciso di rifarsi a quello che è l’orientamento prevalente, secondo cui il concetto di privata dimora implica un’idea più estensiva di abitazione, ovvero un luogo in cui il soggetto possa esercitare il cosiddetto ius excludendi. Ciò significa che si tratta di un luogo in cui il soggetto può inibire l’accesso al pubblico, anche in determinati orari e che vengano compiuti al suo interno atti della vita privata, facendoci rientrare anche attività di carattere commerciale ed imprenditoriale. Questo orientamento, però, contrasta con l’interpretazione della norma ex articolo 624 bis del codice penale. Le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che la privata dimora deve avere delle specifiche caratteristiche, poiché si tratta di una proiezione parziale della persona, vale a dire di un ambito primario e imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale. Tale concetto trova inoltre riscontro anche in ambito costituzionale ai sensi dell’articolo 14 della Carta Costituzionale, così come si ritrova nella pronuncia 26795/2006. In particolare, è importante sottolineare che il concetto di privata dimora si riconduce a tre aspetti: luogo di manifestazione della vita privata, riparato da intrusioni esterne; rapporto di stabilità tra persona e luogo; necessario consenso del proprietario per l’accessibilità sul luogo. Alla luce di questi tre elementi, i giudici hanno gettato le basi per definire il concetto di luogo di privata dimora nel caso in cui tale luogo sia un esercizio commerciale. Per gli Ermellini, infatti, il compiere atti della vita privata non è elemento sufficiente per qualificarli luoghi di privata dimora, poiché trattasi di luoghi accessibili a tutti senza il previo consenso del titolare. Sulla scorta di questi elementi, i giudici hanno perciò stabilito che la fattispecie in esame non rientra nella norma 624 bis del codice penale, bensì nella fattispecie di furto semplice, 624 c.p., aggravato ex articolo 625 1° comma, numero 2 del Codice penale.