Concorso dirigenti scolastici, il Tar annulla tutto

Concorso dirigenti scolastici, il Tar annulla tutto

Il concorso per dirigenti scolastici è stato annullato dal Tribunale regionale del Lazio che ha accolto il ricorso presentato dai candidati.

“Il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell’operato della commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione”: ecco cosa hanno scritto i giudici della terza sezione del Tar del Lazio, a proposito dei ricorsi collettivi presentati in Campania sul punto che riguardava le incompatibilità di alcuni commissari.

Questa clamorosa sentenza annulla tutto, da un lato fa esultare i candidati che avevano proposto ricorso, dall’altro la delusione di chi aveva superato la prima fase della selezione.

Nell’undicesimo motivo del ricorso (accolto dal collegio giudicante) i ricorrenti si lamentavano dei criteri di valutazione che erano ab origine invalidi, adottati da un organo illegittimamente costituito. Al riguardo, rimarcavano, che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi. Con ogni evidenza, figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi. In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Tra le incompatibilità anche il ruolo di un sindaco che non poteva fare il commissario, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.