Condominio. Il contatore di misurazione dell’acqua è un obbligo di legge

Il contatore di misurazione dell’acqua è un obbligo di legge, per cui, afferma il Tribunale di Milano non è necessaria una preventiva delibera condominiale. (sentenza n. 4275/2019).

Un condomino impugnava la delibera di condominio che fissava l’obbligo per di installare un contatore individuale per la contabilizzazione dei propri consumi di acqua potabile eliminando il consumo secondo i millesimi.

In relazione al criterio di addebito dei consumi di acqua, come affermato dalla S.C. (sentenza n. 17557/14) “In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno”.

La normativa

Il Tribunale ricorda nella sentenza: “che la ripartizione a contatore è imposta dalle norme vigenti, che prevedono, anzi, come obbligatoria l’installazione di contatori individuali, soprattutto per le attività produttive o del terziario” (cfr. art. 5 l. n. 36/94 come modificato dal D.Lgs. n. 152/1999).

In particolare, la Legge sul Servizio Idrico Integrato (n. 36/1994 come modificata dal Decreto Legislativo n. 152/1999) stabilisce che: “Le regioni prevedano norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi ed in particolare a: (…) d) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano“.

La disposizione ha trovato attuazione nella normativa secondaria di origine statale, perché successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione la materia ambientale (si tratta di risparmio idrico) è stata attribuita alla competenza dello Stato (art. 117, lett. s, Cost.).

In particolare, il DPCM 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche – ecologia) prevede l’obbligo di misurazione dei consumi idrici e richiama anche la direttiva comunitaria n. 75/33.

L’installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, contestata dall’attore, dunque, “non solo è del tutto legittima, ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non era e non è neppure necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell’installazione medesima”.