Condominio. Le regole per l’installazione di un sistema di videosorveglianza

Un condomino può installare una telecamera che riprende l’ingresso della sua abitazione?

Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali -e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello.

Il condomino che ha installato la telecamera dovrà stare attento a che l’occhio dell’obiettivo non finisca in prossimità della porta del dirimpettaio, il quale potrebbe altrimenti contestare la lesione della propria privacy e arrivare a querelare il vicino per il reato di interferenze illecite nella vita privata (Art. 615-bis cod. pen.).

L’articolo recita: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Quali sono le regole per l’installazione di un sistema di videosorveglianza?

Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.

Il condomino deve segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante.
Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante.
Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.).