Condominio. Polizza Globale fabbricati, quando stipularla e quali danni copre

Polizza condominio o fabbricati quando stipularla e di cosa si tratta?

La polizza condominiale assicurativa viene denominata dalle compagnie assicurative “polizza Globale fabbricati” o “Multi-rischi fabbricati”, serve per tutelare i condomini e, in alcuni, casi anche l’amministratore da diverse tipologie di danni che possono verificarsi ai condomini e ai passanti (esempio caduta di calcinacci, tegole, incidenti all’interno dell’area condominiale).

La legge non prevede l’obbligatorietà alla stipula dell’assicurazione del condominio, ma in alcuni casi il regolamento condominiale può renderla obbligatoria in determinate situazioni.

E’ importante sapere che l’amministratore del condominio privo dell’autorizzazione dell’assemblea non è legittimato a concludere un contratto di assicurazione.

Per la Corte di cassazione, tale conclusione è connessa alla “decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell’art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l’amministratore (l’amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato” (Cass. n. 8233/2007).

I condomini che decidono di stipulare una polizza fabbricati, devono prima provvedere a emanare un’apposita delibera. Se la polizza è resa obbligatoria dal regolamento condominiale, l’amministratore ha l’obbligo di sottoscriverla, in caso contrario l’amministratore può proporla ai condomini in assemblea e può stipularla se approvata a maggioranza.

L’assicurazione cosa copre? 

Può coprire i danni derivanti dall’azione di un incendio o esplosione, collasso di ascensori o atti vandalici all’interno del condominio. Una sezione è dedicata alla responsabilità civile per la caduta di pezzi di calcinacci o di intonaco, e per i danni verso i passanti.

E’ possibile assicurarsi anche per le spese legali e peritali che il condominio deve sostenere in sede giudiziale ed extragiudiziale, copre cioè le spese non solo dei legali e dei periti di parte ma anche le spese processuali. Infine c’è anche la polizza che copre i rischi dovuti allo spargimento di acqua  in conseguenza alla rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento. È possibile estendere la copertura ai danni causati dal gelo alle condutture, per loro eventuali occlusioni.

Quanto costa la polizza?

Il costo della polizza è legato al valore dell’immobile, all’anno di costruzione dell’edificio, alla classe catastale del fabbricato, alla provincia alle caratteristiche costruttive, come ad esempio se rispetta le norme antisismiche. Importante sempre confrontare i vari preventivi delle diverse polizze assicurative.

Infatti,