Condominio. Servizi garantiti dagli amministratori

Emergenza Coronavirus. Il Presidente Nazionale ANAPI Vittorio Fusco chiarisce alcune questioni pervenute relative al  DPCM del 22 marzo 2020 firmato dal Presidente del Consiglio.

Il codice Ateco dell’amministratore di condominio, ovvero il 68.32.00, non è compreso tra le attività ritenute necessarie e indispensabili e la maggior parte delle attività che forniscono beni e servizi all’edificio condominiale, fatta eccezione solo per le attività di manutenzione le quali sono temporaneamente sospese, sono tutte comprese nei codici Ateco dell’allegato n.1.

Tra le attività garantite troviamo, quindi: le imprese di pulizia e disinfestazione, i servizi bancari e postali, le attività legali e contabili, i servizi connessi ai sistemi di vigilanza, gli elettricisti e gli antennisti ed infine tutte le attività di riparazione delle apparecchiature utilizzate per la comunicazione.

Per quanto riguarda il ruolo dell’amministratore, il presidente ANAPI, chiarisce nella nota pubblicata sul proprio portale che: nel caso di situazioni eccezionali ed urgenti che richiedono l’intervento di una delle attività garantite nella lista dei codici Ateco dell’allegato n.1, l’amministratore potrà recarsi presso il proprio studio solo per urgenze comprovate, quindi solo dinanzi ad una situazione che non può essere risolta lavorando da remoto. La responsabilità dell’amministratore di condominio resta tale anche in tempo di pandemia, pertanto è consigliabile appellarsi al buonsenso e continuare a svolgere da casa tutte quelle attività che non richiedono la presenza fisica dell’amministratore, spostandosi dalla propria abitazione solo nel caso di reale urgenza, cercando sempre e comunque di coordinare qualsiasi intervento da remoto.