Confini tra tentativo e consumazione nel reato di violenza sessuale

law-and-justice-conceptLa Corte di Cassazione ha precisato gli incerti confini tra tentativo e consumazione nel reato di violenza sessuale, stabilendo che sussiste la forma tentata del delitto di violenza sessualenon solo nei casi in cui non vi sia stato alcun contatto corporeo, ma anche quando il contatto si sia effettivamente verificato e abbia interessato solo parti non erogene per tempestiva reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, mentre resta irrilevante il tempo in cui tale condotta si sia estrinsecata. Conseguentemente, il contatto, anche fugace, delle parti intime determina la consumazione del reato di violenza sessuale. Nel caso in esame, il soggetto era stato condannato dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Catania, con conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello di Catania, per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis, comma primo, del Codice Penale, aggravato ai sensi dell’articolo 609-ter n.1 perché commesso anche nei confronti di minori di anni quattordici, alla pena di cinque anni di reclusione, in quanto, con il pretesto di proporre un lavoro di volantinaggio o di richiedere informazioni, aveva condotto o trattenuto le vittime in un luogo appartato e, contro la volontà delle stesse, aveva afferrato improvvisamente il braccio delle stesse, effettuando ripetuti toccamenti, sfregamenti e baci sul collo e sulle mani, atti accompagnati in un caso con l’azione di annusare e strofinare le labbra sull’arto e in un altro con la pronuncia di frasi di inequivoco significato. Avverso la sentenza della Corte territoriale, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la mancata qualificazione dei fatti contestati come violenza privata o molestie ovvero come tentativo di violenza sessuale, essendosi l’imputato limitato a baciare la mano o il braccio delle persone offese. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente a questo motivo, chiarendo i limiti, ampiamente condivisi dalla giurisprudenza di legittimità, tra la forma tentata e la forma consumata del delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis del Codice Penale.