Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità

Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale

L’articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, disciplina il congedo indennizzato per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, durante la sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale. Il predetto congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di figli con disabilità in situazione di gravità. Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Tale beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza ai sensi dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2 della presente circolare, anche dell’ulteriore requisito di seguito specificato:

– il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

Si precisa che per la fruizione del congedo di cui trattasi non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo in parola.
Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

Durata e indennizzo del congedo straordinario

Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 3 della presente circolare.

Situazioni di compatibilità e incompatibilità

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità e compatibilità del congedo di cui all’articolo 22- bis, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, in relazione alle condizioni dell’altro genitore:

– non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
– non è possibile fruire del congedo in parola negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
– è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo di cui al comma 1 del medesimo articolo 22-bis, per un altro figlio di entrambi i genitori;

– è inoltre compatibile la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all’articolo 21-bis decreto-legge n. 104/2020 e successive modificazioni.

– è inoltre possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Presentazione della domanda

Saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo ai sensi dell’articolo 22-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 137/2020. A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020, e, per il congedo di cui al comma 1, purché anche ricompresi all’interno del periodo individuato nell’Ordinanza del Ministro della Salute. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non
rilascia più nuovi PIN; tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.