Conguaglio di fine anno dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che utilizzano Uniemens

La circolare INPS fornisce chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2019” (scadenza di pagamento 16.1.2020), anche con quella di competenza di “gennaio 2020” (scadenza di pagamento 16.2.2020).

Dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2020” (scadenza di pagamento 16 marzo 2020), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2020.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2020”.

Con la circolare Inps n.160 si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2019, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

– elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, D.M. 7.10.1993);

– massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995;

– contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992;

– conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;

– “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, comma 3, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR);

– auto aziendali ad uso promiscuo;

– prestiti ai dipendenti;

– conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

– rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

– gestione delle operazioni societarie.

La Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26.03.1993, approvata con il DM 7.10.1993, ha stabilito che “qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.

Gli elementi considerati sono i seguenti:

– compensi per lavoro straordinario;

– indennità di trasferta o missione;

– indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;

– indennità riposi per allattamento;

– giornate retribuite per donatori sangue;

– riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;

– permessi non retribuiti;

– astensioni dal lavoro;

– indennità per ferie non godute;

– congedi matrimoniali;

– integrazioni salariali (non a zero ore)