Considerazioni sulla Legge “Gelli-Bianco”

medico_legge jpgA poco più di quattro anni di distanza dal Decreto “Balduzzi”, l’articolo 6 della legge “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 28 Febbraio 2017) ha introdotto all’interno del codice penale l’articolo 590 sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. La norma in questione si inserisce all’interno del più ampio contesto della Riforma“Gelli-Bianco”, la quale non limitandosi a definire i limiti della responsabilità medica, prevede un sistema di accreditamento formale delle linee guida e delle buone pratiche mediche. A ben vedere, il novum legislativo ha fin da subito presentato molteplici profili di criticità, soprattutto dal punto di vista penalistico. In via preliminare occorre precisare che questa riforma si inserisce nel solco tracciato dal decreto c.d. “Balduzzi”, con il quale si era cercato di contrastare il fenomeno della “medicina difensiva”, limitando l’area della punibilità di una determinata categoria di potenziali rei, rappresentati da coloro i quali esercitano le professioni sanitarie. Tuttavia, l’inciso contenuto all’interno dell’articolo 5 della legge in questione, secondo cui il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche mediche è imposto a questi soggetti, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale” non sembrerebbe riuscire a definire in modo chiaro l’ampiezza della suddetta area.  Anzitutto è necessario operare un raffronto tra l’articolo 3 della Legge “Balduzzi”, che, come anticipato, nel 2012 aveva ridisegnato i contorni della responsabilità per colpa medica, e l’articolo 6 della Riforma “Gelli”, che proprio quella norma va oggi ad abrogare. Come noto, la Riforma “Balduzzi” aveva comportato la depenalizzazione per la condotta dell’esercente la professione sanitaria, il quale nell’esercizio della propria attività, attenendosi alle linee guida e buone pratiche mediche, fosse incorso in colpa lieve. La permanenza della rilevanza penale di condotte connotate dalla presenza di colpa grave affondava le proprie radici in un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera osservanza di linee guida e buone pratiche, non poteva valere di per sé sola a fondare o escludere la responsabilità per colpa del sanitario. A tal proposito, la sentenza “Cantore” (Cass., sez. IV pen, n. 16237) aveva delineato i due ambiti di operatività della responsabilità medica per colpa grave: da un lato, nel caso in cui fossero stati commessi degli errori nell’attuazione delle prescrizioni contenute nelle linee guida; dall’altro, nel caso in cui non si fosse intrapreso un percorso terapeutico alternativo a quello contenuto all’interno delle linee guida, laddove le circostanze del caso concreto lo suggerivano anche se in modo non del tutto evidente. A ciò aveva conseguito la definizione di un’area di punibilità per colpa grave che andava ad affiancarsi a quella prevista dall’articolo 2236 del codice civile. In questo contesto si inserisce la novella in oggetto che, tuttavia, sembrerebbe, ad una prima lettura affermare l’ovvietà secondo cui l’esercente la professione sanitaria che si attenga alle linee guida adeguate al caso concreto non possa essere punito per colpa. Tuttavia, mettendo in relazione l’assunto contenuto nel novum legislativo, con quanto affermato dalla Legge “Balduzzi”, possiamo affermare che laddove il sanitario si conformi a linee guida ovvero a buone pratiche mediche, le quali risultino evidentemente inadeguate al caso concreto, questi risponderà anche per colpa lieve. Diversamente, nell’ipotesi in cui sia intervenuto un errore nell’attuazione delle prescrizioni osservate, non potrà più essere invocato il parametro di favore della colpa grave, ma si dovrà verificare che cosa si intenda per “rispetto” delle linee guida.