Contraffazione, come evitare di acquistare merce falsa: le regole da seguire
Contraffare” significa in senso lato riprodurre un bene in modo tale che venga scambiato per l’originale. Il consumatore può essere ingannato dal prodotto che è stato riprodotto in maniera simile all’originale senza aver ottenuto l’autorizzazione del titolare.
Per evitare di acquistare inconsapevolmente merce contraffatta è tuttavia importante seguire alcune semplici regole di base.
- Evitare di comprare prodotti troppo economici; un prezzo troppo basso può essere invitante ma è indice di scarsa qualità; può sembrare un’occasione e invece si compra un prodotto che non dura, e si deteriora molto prima dell’originale.
- Per gli acquisti rivolgersi sempre a venditori autorizzati, che offrono evidenti garanzie sull’origine della merce; diffidare di prodotti generalmente commercializzati attraverso canali ufficiali di vendita che vengono proposti per strada o sulla spiaggia da venditori irregolari, in banchetti e mercatini improvvisati, ecc.
- Avvalersi, prima di eseguire acquisti di rilevante valore, della consulenza di persone che abbiano maggiore conoscenza del prodotto.
- Controllare sempre le etichette dei prodotti acquistati (l’etichetta è la loro “carta d’identità”) e diffidare di quelli con scritte minuscole o poco chiare o privi delle indicazioni d’origine e del “marchio CE”; le etichette più corrette sono quelle che garantiscono la migliore conoscenza del prodotto: trasparenza del marchio, processo produttivo, luogo di produzione e caratteristiche.
- Acquistare solo prodotti in confezioni e con imballaggi integri, con il nome del produttore, assicurandosi della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazione.
- Prestare cautela per le vendite effettuate “porta a porta”: se non si ricevono notizie precise sull’identità e sui recapiti (telefono, domicilio ecc.) del venditore, è possibile che si tratti di prodotti contraffatti.
- Porre particolare attenzione all’acquisto di prodotti proposti su internet o da programmi televisivi, soprattutto nei casi in cui non sia prevista la possibilità di prendere visione della merce prima dell’acquisto e restituirla una volta ricevuta.
Sul piano normativo, fondamentale è stata la Legge Sviluppo del 2009 (Legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”) che, tra le altre previsioni, ha: inasprito le sanzioni penali e previsto la confisca obbligatoria dei beni di chi commette reato di contraffazione; introdotto nuove circostanze aggravanti per chi commette reato di contraffazione in modo sistematico o con l’allestimento di mezzi e attività organizzate; introdotto due nuove fattispecie di reato volte a sanzionare la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; sottratto la condotta del consumatore finale consapevole all’applicabilità della sanzione penale, abbassando l’entità della sanzione pecuniaria amministrativa (che oggi va dai 100 ai 7.000 euro) e rendendola possibile strumento di “educazione” del consumatore nelle mani delle Forze di Polizia. Cfr. Ministero dello Sviluppo Economico