Contributi a fondo perduto nei comuni in cui si trovano santuari religiosi

L’Agenzia delle Entrate comunica che sono pronte le regole per accedere al contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (Dl 104/2020).

Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, detta le istruzioni da seguire, fissa i termini per l’invio delle istanze e approva il modello da compilare per accedere al beneficio.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Riguardo la tempistica, le domande si potranno trasmettere a partire dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario.

Chi può accedere al beneficio e modalità di calcolo

Il contributo, che non può superare i 150mila euro, è stato previsto per le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche: una popolazione superiore a 10.000 abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti. Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10 mila) non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Tale percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro e superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. In ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammontare complessivo relativo alle istanze accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.