Contributi figurativi per malattia del bambino: cosa c’è da sapere

La contribuzione figurativa spetta per i periodi di congedo per malattia del figlio (articolo 49, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Il beneficio spetta a entrambi i genitori. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Ciascun genitore, alternativamente hadiritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni (articolo 47, d.lgs. 151/2001).

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, sono 30 i giorni retribuiti dalla fine del periodo di congedo obbligatorio fino al compimento del 1° anno del bambino; altri 30 giorni retribuiti del 2° anno del bambino; 30 giorni retribuiti anche fino al 3° anno del bambino.

Dal terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2: “I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria”.

L’accredito dei contributi avviene in automatico, come conseguenza della denuncia mensile del datore di lavoro