Contributi per handicap grave e grave malattia 2020: il bando

È stato pubblicato il Bando di concorso Contributi per handicap grave e grave malattia 2020 in favore dei dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dipendenti e pensionati ex IPOST, dei loro coniugi/uniti civilmente e figli, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

L’INPS indice un concorso per il conferimento di un contributo per il rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per la cura di gravi malattie e/o riconducibili alla condizione di handicap grave. I contributi sono erogati sino a completo esaurimento del budget destinato alle prestazioni, come quantificato nelle relative voci di spesa del bilancio dell’Istituto per l’anno 2020, pari a € 320.000,00 per la prestazione “grave malattia” e pari a € 180.000,00 per la prestazione 4 “handicap grave”, e nei limiti delle spese documentate, come indicate agli artt. 3 e 4. L’ammontare di ciascun contributo non può, in ogni caso, essere superiore a € 10.000,00.

I contributi oggetto del presente concorso non sono compatibili con il beneficio concesso dall’Istituto nell’ambito del bando di concorso “Long term care – Ricoveri in strutture residenziali”. Pertanto, nel caso di utile collocazione in graduatoria per entrambe le prestazioni, anche a seguito di scorrimento, sarà erogato solo il contributo di cui al bando di concorso “Long term care – Ricoveri in strutture residenziali”, con esclusione del contributo di cui al presente bando di concorso per i periodi sovrapposti. In tal caso, non verrà rimborsata alcuna tipologia di spesa effettuata nei periodi indicati.

Handicap grave: requisiti di accesso alla prestazione, spese ammesse al rimborso e documentazione

La condizione di handicap grave del beneficiario, quale requisito di accesso alla prestazione, è comprovata dal verbale attestante il riconoscimento delle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Il verbale verrà acquisito direttamente dall’INPS attraverso la propria banca dati.

Sono ammesse al rimborso le seguenti spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020:
a) spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza di corsi di formazione professionale e per il supporto e il recupero scolastico, dietro presentazione di copia conforme all’originale delle relative ricevute fiscali o fatture;
b) spese sostenute per soggiorni con finalità terapeutiche, dietro presentazione della relativa prescrizione medica in originale recante data non anteriore al 31 dicembre 2018 e di copia conforme all’originale delle relative ricevute fiscali o fatture;
c) spese sostenute per il pagamento di rette corrisposte a istituti di ricovero e case di cura, dietro presentazione di copia conforme all’originale delle relative ricevute fiscali o fatture. Da tali spese verrà detratto l’importo eventualmente percepito dal beneficiario a titolo di indennità di accompagnamento con eccezione del soggiorno -solo diurno- presso Istituti di ricovero e Case di cura;
d) spese sostenute per attività di recupero e sostegno psicofisico, dietro presentazione della relativa prescrizione medica in originale recante data non anteriore al 31 dicembre 2018 e di copia conforme all’originale delle relative ricevute fiscali o fatture;
e) spese sostenute per l’acquisto o il noleggio di ausili o dispositivi esclusivamente di tipo meccanico/elettronico, nel limite complessivo di € 1.000,00 dietro presentazione della relativa prescrizione medica in originale recante data non anteriore al 31 dicembre 2018 e di copia conforme all’originale delle relative ricevute fiscali o fatture. Non sono rimborsabili le spese sostenute per l’assunzione di personale di assistenza.

Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a), b e d) comportino spostamenti del beneficiario, sono altresì rimborsabili le spese di
trasferta verso località distanti dal luogo di residenza in misura pari o superiore a 50 Km. Non saranno rimborsate le spese di vitto e trasporto locale, mentre verranno valutate le spese di viaggio e pernottamento riferite al soggetto stesso e ad un eventuale accompagnatore (in caso di figli minori sono ammessi entrambi i genitori). Le trasferte dovranno essere giustificate dalla documentazione sanitaria comprovante le prestazioni mediche effettuate nei luoghi e nelle date oggetto delle trasferte stesse. Le spese per l’accompagnatore non verranno rimborsate qualora il beneficiario percepisca l’indennità di accompagnamento. Nel caso di spese di trasferta, sarà ammessa ai fini del rimborso la seguente documentazione: ricevute fiscali, fatture e titoli di viaggio, in copia conforme all’originale, intestate al beneficiario e\o all’eventuale accompagnatore. In caso di spostamenti con il proprio mezzo di circolazione, verrà corrisposta un’indennità chilometrica di € 0,30 calcolata in base al numero di km percorsi, previa apposita dichiarazione in ordine all’itinerario seguìto. Inoltre, verrà rimborsata la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, dietro presentazione di copia conforme all’originale della relativa ricevuta; in caso di pagamenti effettuati mediante telepass, potrà essere esibita copia dell’estratto conto attestante i pagamenti medesimi.

Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è ammesso a condizione che le stesse non siano state oggetto di rimborso da parte del SSN, enti pubblici o privati, assicurazioni private personali o aziendale. È possibile consultare il nuovo bando alla pagina Bandi Nuovi.

La domanda dovrà essere trasmessa dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2020 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2020.