Contro gli errori sanitari si potrà citare l’assicuratore

slide15Tra le norme approvate con la recente riforma della responsabilità medica figura la previsione che consente al malato, danneggiato da un errore medico, di fare direttamente causa contro l’assicurazione: una norma che, simile a quanto avviene per gli incidenti stradali, taglia i tempi dei processi e favorisce la tutela dei pazienti. Il danneggiato dovrà, innanzitutto, esperire un tentativo di conciliazione davanti a uno degli organismi di mediazione presenti nella città ove ha sede il tribunale competente per la lite. Dopodiché, fallita la strada dell’accordo, dovrà decidere di citare in giudizio il medico responsabile con la struttura sanitaria (l’ospedale o la clinica) oppure rivalersi direttamente contro la relativa assicurazione. Assicurazione che, lo ricordiamo, con le nuove regole è divenuta obbligatoria per tutte le strutture pubbliche o private. In alternativa alla stipula di una polizza rc (sulla responsabilità civile), l’ospedale o la clinica potranno “autoassicurarsi” ossia predisporre una speciale riserva in bilancio destinata ad alimentare un fondo per i risarcimenti. In caso di errore medico o della struttura, il malato danneggiato ha, con la nuova legge, la possibilità di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione e di ottenere la sua condanna al risarcimento, senza dover prima citare l’ospedale o la clinica. Proprio come avviene in tema di responsabilità civile automobilistica. Ciò vale sia che il responsabile sia un’azienda sanitaria pubblica che privata, o un medico che agisca in regime libero professionale (intramoenia). Al fine di ridurre il contenzioso in tribunale e risolvere le liti sul nascere, già nella fase del tentativo di conciliazione, innanzi cioè all’organismo di mediazione, l’assicurazione ha l’obbligo (sanzionabile se disatteso) di formulare al paziente-attore un’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per i quali non ritiene sussista un obbligo risarcitorio.