Convenzione tra INPS e soggetti abilitati all’assistenza fiscale

Il messaggio 6 ottobre 2020, n. 3557  dell’Inps fornisce tutte le informazioni sulla convenzione tra l’Istituto e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale

Convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale. Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 16 settembre 2020 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali – Campagne RED ordinarie 2020 (anno reddito 2019) e 2021 (anno reddito 2020) e solleciti 2019 (anno reddito 2018) e solleciti 2020 (anno reddito 2019), INV CIV ordinarie 2020 e 2021.

Con le Campagne RED ordinarie 2020 e 2021, i soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari – che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento – produrranno l’annuale dichiarazione (Modello RED) dei redditi che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2019 e all’anno reddito 2020.

Presentazione dichiarazioni reddituali

Per la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED – Campagne ordinarie 2020 e 2021 e solleciti 2019 e 2020) e delle dichiarazioni di responsabilità (Campagne INV CIV ordinarie 2020 e 2021 – Modello ACC.AS/PS) continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale Internet, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto.

I Centri di assistenza fiscale (CAF) e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs n. 241/1997, e successive modificazioni, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema adottato. Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve risultare iscritto nel “Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e delle finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entratel”. La stipula della convenzione avviene con firma digitale ed il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica. La Direzione centrale Organizzazione e comunicazione dell’Istituto curerà il processo di convenzionamento. La procedura per la sottoscrizione delle convenzioni scadrà il giorno 31 gennaio 2021.

I soggetti interessati alla sottoscrizione della convenzione potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione – Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it. I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui al presente messaggio sono gestiti dalla Direzione centrale Pensioni per il servizio RED e dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile per il servizio INV CIV. I soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI).