Copertura assicurativa Riders: parte la copertura Inail

La tutela assicurativa Inail sarà estesa dal 1 febbraio 2020 a tutti i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders ). L’impresa di delivery (consegna) è tenuta agli adempimenti a carico del datore di lavoro e, nel caso in cui non sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale Inail (Pat), fa sapere l’Inail deve presentare all’Istituto entro il 1 febbraio 2020 la denuncia di iscrizione per tutte le attività svolte, incluse quelle di consegna, ai fini della valutazione del rischio e del calcolo del premio assicurativo.

Se l’impresa è già titolare di un codice ditta e di una posizione assicurativa Inail, deve presentare, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, la denuncia di variazione attività con riferimento alla consegna di beni per conto altrui svolta da lavoratori autonomi precedentemente non denunciati. In entrambi i casi l’impresa deve fornire indicazioni utili alla valutazione del rischio e alla determinazione del premio assicurativo, quali il tipo (o i tipi) di mezzo utilizzato per le consegne, il calcolo della percentuale delle attività in relazione ai diversi mezzi di trasporto, e le retribuzioni presunte dei lavoratori.

Le denunce di iscrizione o di variazione devono essere presentate dalle imprese in modalità telematica. Successivamente l’Inail trasmette tramite pec il certificato di assicurazione (o di variazione) e il conteggio del premio, con l’indicazione dell’importo anticipato per il 2020 da versare tramite F24 entro la scadenza indicata sul certificato.