Coronavirus blocca la giustizia: differimento delle udienze e sospensione dei termini

Quali sono le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria?

Il decreto legge n. 11/2020 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (8 marzo 2020) e fornisce in materia di giustizia ulteriori e più incisive misure rispetto a quelle già contenute nell’art. 10 del Decreto legge n. 9/2020, la cui applicazione resta ferma (per l’analisi di esso si rinvia alla relativa scheda). Restano ferme ovviamente anche le disposizioni generali previste al fine del contrasto dell’emergenze epidemiologica, di cui al DPCM 8 marzo 2020, che assorbe i dpcm fin qui adottati.

Si segnala che, nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge, sostitutiva della precedente e depositata in data 11 marzo, il comma 2 dell’articolo 1 viene espressamente indicato quale “disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato)” la quale “dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”.

Il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini.

Tutte le udienze comprese tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti (art. 1, comma 1), nonché quelle di fronte alle commissioni tributarie e alle magistrature militari (art. 1, comma 4) sono rinviate d’ufficio, tranne le eccezioni espressamente elencate all’art. 2, comma 2, lett. g). Del pari, nello stesso periodo, sono sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei medesimi procedimenti (art. 1, comma 2). Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (art. 1, comma 2, secondo periodo).

Al riguardo si deve segnalare che, nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge, sostitutiva della precedente e  depositata in data 11 marzo, il comma 2 dell’articolo 1 viene espressamente indicato quale “disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato)” la quale “dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione” (in grassetto il nuovo testo, come modificato).

Il differimento immediato delle udienze è previsto anche al fine di lasciare ai capi degli uffici giudiziari il tempo necessario per l’adozione delle misure organizzative utili ai fini di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio e contatti ravvicinati tra le persone nei prossimi mesi, ed in particolare fino al 31 maggio 2020 (art. 2, comma 1).

Per i procedimenti civili, non sono rinviate le udienze relative ad una serie di materie, specificate all’art. 2, comma 2, lett. g), n. 1. Si segnala che non sono, altresì, soggette a rinvio le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre “grave pregiudizio” alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è disposta con decreto non impugnabile: a) del presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso per le cause per le quali non sia già stata celebrata alcuna udienza; b) del giudice istruttore o del collegio nel caso in cui siano state già celebrate udienze. Nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la figura del giudice istruttore (controversie del lavoro, e, più in generale, tutte quelle di competenza del Tribunale in composizione monocratica), pur nel silenzio della disposizione, si può ragionevolmente ritenere che la dichiarazione d’urgenza debba provenire dal giudice monocratico.

Per i procedimenti penali, non sono rinviate le udienze indicate all’art. 2, comma 2, lett. g), nn. 2) e 3), ed in particolare quelle:
– di convalida dell’arresto o del fermo;
– relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 cpp di durata massima della custodia cautelare;
– nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
Altresì, se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, non sono rinviate le udienze:
– dei procedimenti a carico di persone detenute;
– nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
– nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono
state disposte misure di prevenzione;
– nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
Infine, non sono rinviate le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte.

Per i procedimenti pendenti di fronte al giudice amministrativo, è effettuato il richiamo alle conferenti norme in tema di sospensione feriale (art. 54, commi 2 e 3, cpa), con la conseguenza della sospensione dei termini processuali sicuramente applicabile a tutti i procedimenti pendenti.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, per tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini che cadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal primo giugno 2020.

L’art. 4, comma 1, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano in quanto compatibili, anche “a tutte le funzioni della Corte dei conti” deve interpretarsi nel senso che le udienze previste dall’8 marzo al 22 marzo sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

Fonte Consiglio Nazionale Avvocati