Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione

Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione

La costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

Recentemente, l’attività di Audit svolta dall’Istituto ha rilevato criticità nella gestione delle pratiche in oggetto, evidenziando la necessità di un intervento chiarificatore e di riordino riguardo a delicati profili istruttori.

L’esame delle domande di costituzione di rendita vitalizia, infatti, è caratterizzato da una particolare complessità dovuta ai seguenti tre fattori: l’esercizio di una prudente attività valutativa della documentazione presentata a supporto dell’istanza, nel quadro di un regime probatorio rigoroso; lo svolgimento di attività di riscontro circa fatti risalenti; la coesistenza nella fattispecie di interessi rilevanti generalmente vantati dai diversi interlocutori (quello del lavoratore al riconoscimento della rendita vitalizia e quello del datore di lavoro a non essere esposto agli effetti pregiudizievoli del riconoscimento di un inesistente rapporto di lavoro). In tale contesto, l’Istituto riconosce la rendita vitalizia solo nei casi di esistenza certa del rapporto di lavoro e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.

La costituzione della rendita vitalizia è finalizzata a riscattare i periodi di omissione contributiva caduti in prescrizione.

La facoltà di riscatto, precedentemente applicata ai rapporti di lavoro subordinato, è stata poi estesa: ai familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali; ai collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e ai collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili; a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata, non siano però obbligati al versamento diretto dei contributi, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo; agli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, dal 1° gennaio 2020.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78 fornisce chiarimenti sul regolamento della costituzione di rendita vitalizia.