Covid19: tutele per malattia e quarantena

Con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, l’INPS conferma che, riguardo all’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena  (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Per quanto attiene alla tutela della quarantena, di cui al comma 1 del citato articolo 26, è stato comunicato che l’Istituto ha ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

A seguito di ciò, le Strutture territoriali dell’Istituto hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesiper carenza del provvedimento suindicato.

Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020); per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021

Tuttavia, poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l’indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell’anno in corso.