Crisi di sovraindebitamento: la giurisprudenza sempre più a favore del consumatore

La crisi di sovraindebitamento è disciplinata dalla Legge 3/2012.

La Legge 3/2012 definisce il Sovraindebitamento all’art. 6, comma 2, lett. a) come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“. Diversamente detto, il Sovraindebitamento non è altro che la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le loro disponibilità economiche. Coloro che possono accedere alla procedura di sovraindebitamento sono tutti i soggetti che secondo l’ordinamento italiano non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare ovvero persone fisicheaziende agricolepiccoli imprenditori non fallibili e professionisti. 

Dal momento che la Legge si occupa di soggetti molto diversi tra di loro, le procedure trattate sono molteplici e nella fattispecie le seguenti:

  • Piano del Consumatore cui può accedere solo il privato e non l’azienda. Al Tribunale spetta di verificare la solvibilità del debitore e di decidere il quantum che possa essere da lui pagato, salvaguardando una somma sufficiente a garantire il sostentamento del nucleo familiare del privato in stato di Sovraindebitamento.
  • Accordo con i creditori: riservato alle imprese. Semplificando, può essere definito un “piccolo concordato” in cui si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se approvato da almeno il 60% dell’ammontare del debito.
  • Liquidazione dei Beni: nelle situazioni debitorie più difficili è possibile chiedere al Tribunale di pagare il debito con la Liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, se sussistono le condizioni, l’esdebitazione di quanto non pagato.

La domanda dei consumatori di ricorrere alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento prevista per loro nei confronti di banche e intermediari finanziari è in costante aumento. In particolare nella maggior parte dei casi il consumatore agisce qualora, a seguito delle proprie mutate condizioni economiche,  gli sia difficoltoso far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti di una banca con cui abbia sottoscritto un contratto di mutuo. Quando infatti il consumatore si veda ridotto il proprio stipendio mensile, comincia a trovarsi nell’impossibilità di pagare regolarmente le rate  mensili del mutuo originariamente contratto dalla banca.

La giurisprudenza lentamente e progressivamente sta riconoscendo un favor al consumatore nel caso di una contrazione della sua capacità economica per ragioni a lui non dovute.

A tal proposito si tenga presente il contenuto del decreto del Tribunale di Reggio Emilia n. 507/2017 nell’ambito di una procedura esecutiva in cui il giudice emiliano,  dopo aver verificato la validità e fondatezza delle proposta formulata dal consumatore, ha consentito a bloccare l’azione esecutiva in corso con il soddisfacimento integrale in prededuzione di tutte le spese di procedura e di esecuzione. I giudici hanno autorizzato il consumatore al pagamento per tutta la durata del contratto di mutuo di un importo più basso rispetto a quello concordato fino a che non venga versato l’importo corrispondente al valore di mercato dell’immobile, estinguendo così il 45% dei debiti contratti dal consumatore con l’istituto bancario.

Per il tribunale fondamentale è stato considerare la convenienza a che il consumatore pagasse pur con rate inferiori il valore dell’immobile al prezzo di mercato compatibilmente con le sue mutate capacità economiche piuttosto che si proseguisse con la procedura esecutiva con il rischio della perdita dell’unico bene immobile adibito a abitazione di residenza a seguito della vendita coattiva dello stesso. Nella fattispecie il giudice ha valutato che anche per la banca la prosecuzione dell’azione esecutiva le avrebbe permesso di incassare una somma inferiore a quella proposta dal consumatore e con un dispendio economico per le spese di procedura.