Danno Biologico

Nuovo_archivio_sentenze_0Il danno biologico permanente non va liquidato dalla data del sinistro, bensì dal termine dell’inabilità  temporanea. La Corte di Cassazione, torna con la sentenza 3121 del 07 febbraio 2017 sul tema della liquidazione del danno permanente. Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione aveva ad oggetto il ricorso promosso dall’attore, parzialmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio fondato, per quel che ci occupa, sull’assunto di un’erronea quantificazione del danno biologico operata dal Tribunale prima e dalla Corte d’Appello poi, che avevano preso a riferimento l’età che l’esponente aveva al termine dell’inabilità temporanea e non quella che aveva all’epoca del sinistro. Sosteneva in altre parole il ricorrente che tanto la Corte d’Appello che il Tribunale avevano errato nel fare riferimento, ai fini del riconoscimento del danno biologico, all’età del danneggiato raggiunta al termine del periodo dell’inabilità temporanea e non alla data di verificazione dell’evento lesivo.