Decorrenza termine per la presentazione domanda di indennità NASpl in presenza di evento di malattia

L’Inps fornisce ulteriori chiarimenti a integrazione della circolare del 12 maggio 2015, n. 94, riguardo alla  decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia.

Per determinate categorie di lavoratori dipendenti (ad esempio, i lavoratori a tempo indeterminato), la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, comportando con ciò l’erogazione della correlata prestazione economica.

Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda di NASpI rimane sospeso per un periodo pari alla durata della malattia e riprende a decorrere, al termine del suddetto evento, per la parte residua.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 27167 del 23 dicembre 2009 e Cassazione n. 17163 del 10 agosto 2011) si è espressa affermando che la cessazione del rapporto di lavoro intanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore; laddove invece la copertura del bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso; la Corte, inoltre, afferma che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’articolo 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell’indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale

Inoltre, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia da parte dell’INAIL, insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio (messaggio 18 novembre 2019, n. 4211).

Cos’è la Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpl)?

E’ una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che sostituisce le prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.