Decreti attuativi legge Gelli

medico_legge jpgLa legge 24/2017 nota come legge Gelli entra nella sua fase operativa. Gelli rende noto che i decreti attuativi della legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario sono sei ed entreranno in vigore dalla prossima settimana. “Questo è il primo segnale positivo – dichiara Gelli – credo che entro l’estate ne usciranno altri. Quelli che hanno ancora più tempi sono quelli che erano previsti nel testo della legge a 120 giorni. Si parlerà dei mesi di settembre ottobre”. Il primo andrà a disciplinare l’accreditamento delle società scientifiche e le linee guida del sistema nazionale. Uno riguarderà il fondo di garanzia per coprire danni ultra massimale, un terzo la vigilanza Ivass sulle compagnie e un quarto i dati relativi alle polizze. “Questi decreti abbracciano le competenze di numerosi soggetti istituzionali – dice Gelli – e vanno concertati con il Ministero dello Sviluppo Economico capofila che, in accordo con il Ministero della Salute, sentita la conferenza permanente delle Regioni ma sentiti anche attori istituzionali come Ivass e rappresentanze dei cittadini, dovranno normare queste materie. Il percorso è più lungo perché ci sono più attori al tavolo. Si sono già avute riunioni di tavoli tecnici interministeriali al MiSE ma i percorsi di concertazione devono ancora iniziare. Per l’emanazione dei provvedimenti si va con molte probabilità a dopo l’estate”. Il primo decreto attuativo della legge Gelli è di fondamentale importanza perché rende operativo l’articolo 5 della legge che, regolamentando le linee guida del Sistema Sanitario Nazionale e l’accreditamento delle società scientifiche, disciplina la responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria. Per quanto concerne le linee guida e le buone pratiche con la legge Gelli sono finalmente “definite e pubblicate ai sensi di legge”, si stabilisce infatti che devono essere stilate e regolate tramite un decreto del Ministero della Salute che deve inserirle nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) così da uniformare le pratiche e le indicazioni mediche fornite dalla comunità scientifica. Per quanto concerne le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche, la legge Gelli stabilisce che è il Ministero della Salute a stabilire “i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio Nazionale e la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica”. “L’accreditamento delle società scientifiche che entreranno a far parte del sistema nazionale Linee guida insieme a istituti pubblici e privati – gli Irccs – competenti per singole materie e Ordini ed Associazioni professionali è un po’ il corpus centrale della legge”, dice Gelli. “Quest’ultima entrava già nei criteri di accreditamento delle società scientifiche. Il decreto dettaglia requisiti a tutela di autonomia, trasparenza e credibilità di chi propone raccomandazioni. Non tutte le società scientifiche saranno idonee. Entrando nel merito degli aspetti più specifici – spiega Gelli – si vuole trasparenza dei bilanci, democraticità interna, rappresentatività più ampia possibile dei professionisti della branca, articolazioni territoriali radicate, collegamento con analoghe società scientifiche internazionali. Una volta accreditate, le società scientifiche, unite con Irccs, ordini ed associazioni in un sistema nazionale, stileranno elaborati che poi sarà l’Istituto superiore di Sanità a gestire e pubblicare sul suo sito web. L’ISS sta predisponendo profili di standardizzazione per omogeneizzare presentazione e contenuti delle linee guida”.