Decreto Ristori: le novità in ambito penale

Il Decreto Legge cd. “Ristori”, oltre a prevedere diverse misure economiche in favore degli imprenditori costretti a ridurre le proprie attività a causa della nuova ondata di contagi da Covid-19, contiene disposizioni in materia di giustizia e, in particolare, in ambito penale.

Vediamo insieme quali sono. Il secondo comma dell’art. 23 prevede la possibilità per il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria di svolgere attività di indagine da remoto nei seguenti casi:

P.M. e P.G. possono compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone. Nel caso in cui si tratti di un atto che richieda la presenza del difensore, lo svolgimento da remoto sarà possibile salvo opposizione di quest’ultimo.

L’articolo disciplina anche le modalità concrete con le quali sarà possibile procedere a tali attività da remoto, prevedendo che la persona che dovrà essere escussa dovrà recarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. In tale sede la persona potrà compiere l’atto prescritto in presenza di un ufficiale o agente di PG, previa sua identificazione. Il difensore potrà partecipare tramite collegamento dal proprio studio o in presenza, ma in ogni caso dovrà essere assicurato un canale di comunicazione “riservato” con il proprio assistito.

La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, anche in assenza del consenso dell’interessato.

Passando alla fase processuale, come riporta la pubblicazione dell’Avv. Irma Conti  sul portale della Cassa Forense il successivo comma terzo dell’art. 23 conferma la possibilità di celebrare a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, le udienze per le quali sarebbe generalmente previsto l’accesso del pubblico. Il comma 4 disciplina la partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate che, ove possibile, come per lo svolgimento di atti di indagine, parteciperanno da remoto, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi dell’articolo 221, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il comma quinto introduce, senza dubbio, le deroghe dall’impatto più rilevante in quanto attengono la fase dibattimentale. Tale norma prevede la possibilità per il Tribunale di disporre che le udienze penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal Pubblico Ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice siano tenute mediante collegamenti da remoto. Ciò posto, il legislatore ha inteso sin da subito limitare i confini dell’attività processuale effettuabile con tale modalità, escludendo le udienze nelle quali è previsto l’esame di testimoni, parti, consulenti o periti, nonché discussioni di cui agli articoli 441 e 523 c.p.p. e, “salvo esplicito consenso delle parti, udienze preliminari o dibattimentali”.

Così come per le indagini, anche per la fase dibattimentale sono state inserite disposizioni di taglio pratico per garantire il diritto al contraddittorio e ad un’effettiva partecipazione anche da remoto. In particolare, è prevista, prima dell’inizio dell’udienza, una fase preliminare in occasione della quale, appena instaurato il collegamento, il Giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento e che sia accertata l’assenza di soggetti estranei al procedimento.