Decreto Sostegni, Cassa Integrazione: prime indicazioni

Cassa Integrazioni: prime indicazioni dell’Inps. L’istituto con il messaggio 26 marzo 2021, n. 1297 fornisce le indicazioni sulla gestione delle domande di Cassa Integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA), oltre che dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà alternativi, con precisazioni per il Fondo di solidarietà per il settore aereo e del sistema aeroportuale.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (di seguito, anche decreto Sostegni), interviene, tra l’altro, sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica in atto.

In particolare, l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di bilancio 2021), differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

Il comma 1 dell’articolo 8 prevede, infatti, che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per tali misure di sostegno al reddito, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, nonché le relative istruzioni operative, con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in ordine alle predette novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021.

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria

Come anticipato in premessa, l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto Sostegni, i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive.

Si rammenta che, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Conseguentemente i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021. Per ulteriori informazioni vai sul portale dell’Inps.