Deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica per i disabili

Quali sono le spese mediche sostenute dai disabili deducibili dal reddito complessivo?

Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo.Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entate:

  • all’assistenza infermieristica e riabilitativa
  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
  • al personale con la qualifica di educatore professionale
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le persone disabili possono usufruire della deduzione anche se percepiscono l’assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

Per alcune spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.

La detrazione può essere fruita anche dal familiare del disabile a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.

Possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
– il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente i 129,11 euro)

– l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale

– l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione

– la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. (Per queste spese la detrazione non è fruibile
contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

– l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella

– l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap

– i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.