Definizione agevolata delle liti: la procedura da seguire

Definizione agevolata delle liti: la procedura da seguire

Pace fiscale al via la definizione delle violazioni formali. Pronta la circolare dell’Agenzia con i chiarimenti di dettaglio sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal Dl 119/2018 (articoli 6 e 7).

Il documento di prassi spiega che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Più in particolare la circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.

La circolare ricorda che la procedura è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Come funziona la definizione agevolata delle liti?

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Attenzione: Il documento di prassi chiarisce che non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, risultano non versate (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione.

Rientrano nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. In questa circostanza, infatti, il ruolo assolve una funzione di provvedimento impositivo, in quanto scaturisce dalla rettifica della dichiarazione.