DENOMINAZIONI “LATTE” E “FORMAGGIO” VIETATE PER I PRODOTTI VEGETALI.

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Vietato commercializzare prodotti puramente vegetali con denominazioni quali “latte”, “crema di latte” o “panna”, “burro”, “formaggio” e “yogurt” perché si tratta di termini che, secondo l’Unione europea, possono riferirsi solo a prodotti di origine animale. A stabilirlo, la Corte di Giustizia Ue con una sentenza per la causa C-422/16 “Verband Sozialer Wettbewerb c. TofuTown”. In particolare, la Corte precisa che «le denominazioni sopra elencate non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco delle eccezioni, circostanza che non ricorre nel caso né della soia né del tofu». La soia, infatti, è una pianta oleaginosa, quindi un vegetale. Il prodotto noto come “latte di soia” è nato probabilmente in Cina e si ottiene dalla macinazione dei semi di soia in acqua con proprietà nutrizionali e organolettiche, ma completamente differenti dal latte di origine animale. Insomma, per poter continuare a essere esposti sugli scaffali dei negozi e venduti nel mercato, dovranno cambiare la denominazione in “bevanda a base di”, rinunciando al termine “latte”. La controversia nasce da una vicenda che coinvolge TofuTown, società tedesca produttrice di alimenti vegetariani e vegani e, in particolare, di prodotti puramente vegetali commercializzati con denominazioni quali “soyatoo burro di tofu”, “formaggio vegetale”, “veggie-cheese” e “cream”. L’associazione tedesca di contrasto della concorrenza sleale, Verband Sozialer Wettbewerb, ha sostenuto che questo tipo di commercializzazione violasse la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari. TofuTown ha cercato di difendersi, seppur invano, ponendo enfasi sul fatto che denominazioni come “burro” o “cream” sono sempre associate a termini che rimandano all’origine vegetale dei prodotti in questione, ad esempio “burro di Tofu”. Aggiunge la Corte che «tale interpretazione della normativa di cui trattasi non confligge né con il principio di proporzionalità né con il principio di parità di trattamento». Da un lato, l’aggiunta di indicazioni descrittive non esclude con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore, dall’altro, «TofuTown non può invocare una disparità di trattamento affermando che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non sarebbero soggetti a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Si tratta, infatti, di prodotti dissimili, soggetti a norme diverse». Sarebbe, tra l’altro, da considerarsi una fake news, la diceria secondo cui il è dannoso perché è un alimento destinato all’accrescimento di cui solo l’uomo, tra gli animali, si nutre per tutta la vita. La sentenza Ue non ha valore retroattivo e, per questa ragione, le nuove disposizioni non si applicano ai prodotti già messi in commercio. Tuttavia, il dibattito sull’uso di nomi che richiamano prodotti non vegan resta aperto e non è chiaro cosa succederà alle confezioni già sugli scaffali. In Italia, Coldiretti riconosce il valore delle normative europee che vietano di chiamare latte ciò che non è di origine animale, tranne specifiche eccezioni.